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Il mio diploma nel ramo della tecnica della costruzione

Il presupposto è un attestato federale di capacità AFC.

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Il mio diploma nel ramo della tecnica della costruzione

Il presupposto per una formazione professionale superiore è un attestato federale di capacità AFC.

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Il mio diploma nel ramo della tecnica della costruzione

La mia situazione di partenza

Seconda formazione/tirocinio supple­men­tare

Dopo aver comple­tato con successo la prima forma­zione profes­sio­nale di base, è possi­bile assol­vere una seconda forma­zione. La durata di un tiro­cinio supple­men­tare dipende da diversi fattori.

In linea di prin­cipio, non esiste alcun diritto a una ridu­zione della durata della forma­zione profes­sio­nale di base. In ogni caso, è il cantone a deci­dere in quale misura il tiro­cinio profes­sio­nale viene abbre­viato. La respon­sa­bi­lità dell’at­tua­zione compete all’a­zienda. La Commis­sione per lo sviluppo profes­sio­nale e la qualità della forma­zione delle profes­sioni della tecnica della costru­zione ha elabo­rato una Racco­man­da­zione. In ogni caso spetta al cantone deci­dere l’en­tità della ridu­zione della durata. La respon­sa­bi­lità dell’at­tua­zione compete all’a­zienda. In questo contesto, le persone in forma­zione e le aziende sono suppor­tate dalle sezioni suis­setec e dalle OML (orga­niz­za­zioni del mondo del lavoro, ad esempio le asso­cia­zioni di cate­goria). Nelle ordi­nanze sulla forma­zione profes­sio­nale (art. 2 cpv. 2) è stabi­lito che ai tito­lari di un atte­stato profes­sio­nale CFP sarà compu­tato il primo anno della forma­zione profes­sio­nale di base AFC.